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R.D. 18/04/1909 n. 193c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore di 1/8 del- l'altezza e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 metri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti, ed in genere quelli maestri debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o telai di legno o di cemento armato rinforzati da squadre negli angoli. In detti edifici bassi sono pure ammesse le strutture ad elementi forali collegati da anime metalliche o comunque formate da elementi concatenati o incastrati fra loro. Art. 9. Le costruzioni definitive di legno sono ammesse per edifici isolati, per villini, per case coloniche e simili, osservando le distanze prescritte dall'art. 22 nel caso di abitati, e devono avere sempre uno zoccolo in muratura. Art. 10. É vietato l'uso delle volte impostate al disopra del suolo. Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purché con saetta non minore del terzo della corda, e munite di tiranti per elidere le spinte. Art. 11. Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti. Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m., debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed esse- re impalettate esternamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbano essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondo, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni. Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica. Art. 12. I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche simili, escludendo il cannucciato, comunque rivestito, e le altre strutture pesanti e facili a disgregarsi. Art. 13. Per i sistemi intelaiati o baraccati é obbligatorio uno almeno dei mezzi di irrigidimento seguenti a) connessioni rigide delle membrature nei punti d'incrocio b) collegamenti diagonali o controventi c) riempimento o rivestimento di struttura tale da opporsi efficacemente alle deformazioni. Art. 14. Per riempimento o rivestimento, nelle costruzioni intelaiate o baraccate, so- no ammesse le strutture seguenti a) muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, spe cialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno iniettati o rivestiti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto é possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica c) le strutture murarie indicate al precedente art. 8, limitatamente al solo pia no terreno. Per le sole case coloniche isolate, é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero, anche se di argilla o di altre sostanze non cotte. Art. 15 Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico. Ar. 16 É vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura. Art. 17. I vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato. Nelle costruzioni murarie semplici si deve sovrapporre ai vani un architrave di legno, di ferro o di cemento armato esteso a tutta la grossezza del muro con arco di scarico. Nelle altre costruzioni deve essere rafforzata la struttura prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale, salvo nel Caso di pareti a struttura rigida. Negli edifici di muratura i vani debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli del fabbricato. Art. 18. É vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi e le cornici. I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e deb- bono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o con le costole montanti dell'armatura. Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costitute da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili. Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m.0,40 e deb- bono eseguirsi a struttura leggera e solidale con telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio. Nel computo della sporgenza non é compreso il canale di gronda, se di lamiera. Sono vietate le cornici di materiale murario e sono invece ammessi i protendimenti del tetto della fronte dei muri, in sostituzione delle cornici. Art. 19. La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali con telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavalcature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro. Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, reggenti tetti, la cui struttura sia costituta dai soli arcarecci, i quali però debbono essere impalettati agli estremi e collegati longitudinalmente, come é prescritto all'art. 11 pei travi di solaio. Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di Kg. 45 per metro quadrato anche se bagnato, e deve essere assicurato all'orditura. Art. 20. Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato. Art. 21. Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono es- sere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente. Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri. Art. 22. Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri. Negli abitati aventi popo lazione agglomerata inferiore ai 5000 abitanti, Il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventual- mente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la Larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6. b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3, le case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore del- la larghezza della strada stessa diminuita: 1¡ di m.3,50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.; 2¡ di m. 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.; 3¡ di m.1, quando si tratti di strade lungo le quali può essere costruito da un sol lato. c) qualora si vogliano costruire fabbricanti di altezza superiore a quelle stabi- lite dal precedente comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto al- l'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza. d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 m., é prescritto l'isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza. e) la larghezza dell'intervallo d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla semisomma delle loro altezze. Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli d'isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato. Art. 23. Sono vietate a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunto o superato l'altezza di 10 m. b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni del presente regolamento c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dal- l'art. 22 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento d) qualunque altra opera che non sia ammessa dal presente regolamento, oppure che possa aggravare o rendere permanente le condizioni di fatto contrarie al medesimo. Art. 24. Nei calcoli di stabilità e resistenza delle costruzioni si debbono considerare: 1¡ le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico, aumentate di una percentuale che rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie; 2¡ le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione. TITOLO II - Ricostruzioni Art. 25. Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti. Art. 26. Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse sui primitivi allineamenti, ma le nuove case non possono avere che il solo piano terreno e non superare l'altezza di m.6.50, a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani e un'altezza maggiori. Art. 27 Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso deb- bono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 4. TITOLO III – Riparazioni Art. 28. Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti. Art. 29. Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte con l'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti, in ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici, a più piani. Art. 30. Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo i, e specialmente si debbono: 1¡ sostituire le scale di muratura e a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri maestri; 2¡ sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte; 3¡ ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli articoli 6 e 18 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto. L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3. |
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